Bollettino Covid 11 settembre Covid 11 settembre 2020

Bollettino Covid 11 settembre Covid-19 REGIONE PUGLIA

11 SETTEMBRE 2020

Con dichiarazioni dei DG delle Asl pugliesi

Bollettino Epidemiologico Covid 11 settembre 2020.Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 11 settembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 3.554 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 82 casi positivi:

31 in provincia di Bari

9 in provincia di Brindisi

10 in provincia BAT

21 in provincia di Foggia

2 in provincia di Lecce

9 in provincia di Taranto.

Primaditutto NON sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 343.000 test.

4.175 sono i pazienti guariti.

1.546 sono i casi attualmente positivi.

In conclusione Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.291, così suddivisi:

2.336 nella Provincia di Bari;

513 nella Provincia di Bat;

736 nella Provincia di Brindisi;

1.497 nella Provincia di Foggia;

712 nella Provincia di Lecce;

444 nella Provincia di Taranto;

52 attribuiti a residenti fuori regione;

1 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Bollettino Epidemiologico Covid 11 settembre 2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/iB9vI

Bollettino Covid 11 settembre

Per i nostri ospiti che verranno a trovarci nella splendida Puglia ricordarsi che:

Con decorrenza dal 13 agosto, è fatto obbligo sull’ intero territorio
regionale di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in
tutti i luoghi all’aperto in cui, a causa di particolari situazioni,
anche collegate al maggiore afflusso di persone e turisti, non sia
possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza
di sicurezza di almeno un metro, afferendo il prescritto obbligo
all’esclusiva responsabilità personale dei medesimi soggetti obbligati.
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché
i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso
continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con
i predetti.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo
che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2
comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e all’articolo 4, comma
1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni
dalla legge 22 maggio 2020 n.35.