Bollettino Covid 15 settembre REGIONE PUGLIA

Bollettino Covid 15 settembre REGIONE PUGLIA

15 SETTEMBRE 2020

Con dichiarazioni dei DG delle Asl pugliesi

Bollettino Covid 15 settembre 2020. Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedi 15 settembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 4.667 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 76 casi positivi:

34 in provincia di Bari

0 in provincia di Brindisi

5 in provincia BAT

26 in provincia di Foggia

1 in provincia di Lecce

10 in provincia di Taranto.

E’ stato registrato 1 decesso in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 356.216 test.

4.237 sono i pazienti guariti.

1.776 sono i casi attualmente positivi.

In conclusione Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.586, così suddivisi:

2.521 nella Provincia di Bari;

525 nella Provincia di Bat;

741 nella Provincia di Brindisi;

1.555 nella Provincia di Foggia;

723 nella Provincia di Lecce;

470 nella Provincia di Taranto;

50 attribuiti a residenti fuori regione;

1 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Bollettino Epidemiologico Covid 15 settembre 2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/iB9vI

Bollettino Covid 15 settembre
Bollettino Covid 15 settembre

Per i nostri ospiti che verranno a trovarci nella splendida Puglia ricordarsi che:

Con decorrenza dal 13 agosto, è fatto obbligo sull’ intero territorio
regionale di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in
tutti i luoghi all’aperto in cui, a causa di particolari situazioni,
anche collegate al maggiore afflusso di persone e turisti, non sia
possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza
di sicurezza di almeno un metro, afferendo il prescritto obbligo
all’esclusiva responsabilità personale dei medesimi soggetti obbligati.
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché
i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso
continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con
i predetti.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo
che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2
comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e all’articolo 4, comma
1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni
dalla legge 22 maggio 2020 n.35.